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DVR RISTORANTI - BAR - PIZZERIE

La Suprema Corte di Cassazione il 30 settembre scorso ha emesso una sentenza di condanna per un ristoratore che non aveva il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). La sentenza è avvenuta in quanto un suo dipendente aveva avuto un infortunio.

Parte della sentenza:

“È stato già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del TU 81/08, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati, ivi comprese le attività di ristorazione…. Si ritiene di dare senz’altro continuità a tale principio, che trova il suo fondamento nell’ampia formulazione dell’art. 3 del TU, secondo cui, appunto, “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. “Da ciò discende l’obbligo del prescritto documento anche per l’attività di Pub con attività accessoria di piccoli intrattenimenti”.

 

Il Tribunale aveva precisato che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all’evenienza incendi non poteva essere classificato come “basso”, per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico.

A seguito di ciò:

La Corte ha valutato come corretta anche l’esclusione dell’applicabilità della procedura semplificata prevista dal “Decreto del fare”, che “attiene ai settori professionali che presentano minore fattore di rischio infortuni”. L’art. 32 del decreto DL 69/2013.

 

È opportuno che la Sua Ditta, rientrando nella classificazione sopra riportata, provveda al controllo della propria situazione in modo da eliminare eventuali carenze o errate interpretazioni.

Il nostro Studio è a completa disposizione per qualsiasi informazione ritenesse utile

 

fonte informativa: quotidianosicurezza.it